In merito alla copertura del rischio cyber, uno dei rischi richiamato al paragrafo 2.4.1 del Regolamento del GSE, si precisa che la polizza dovrà prevedere la copertura almeno dei seguenti eventi:
furto, alterazione o indisponibilità dei dati relativi alla produzione di energia e/o dei dati personali;
disservizi dell'impianto fotovoltaico che comportino interruzioni o riduzioni nella produzione di energia.