Come viene individuata la data di avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento ai sensi del DM 15 settembre 2022? Che cosa costituisce un primo fermo impegno alla realizzazione dell'intervento? – Biometano DM 2022


Come indicato al paragrafo 1.2 delle Regole Applicative del DM 15 settembre 2022, l'avvio dei lavori è individuato dalla data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende la prima tra le seguenti date:

data di stipula di un contratto di fornitura per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano o di sezioni/componenti d'impianto;

data del primo ordine di acquisto relativo a uno o più componenti d'impianto;

data di consegna di uno o più componenti d'impianto.

 

Al riguardo si chiarisce che:

-la stipula di un contratto di fornitura per la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano non configura un fermo impegno alla realizzazione dell'intervento se la validità del contratto è condizionata all'ammissione in posizione utile in una graduatoria indetta dal GSE ai sensi del DM 15 settembre 2022. Si ricorda che, in ogni caso, il pagamento di costi relativi al progetto autorizzato costituisce avvio dei lavori ai sensi del medesimo decreto; pertanto il pagamento di acconti, sostenuto prima della data di ammissione in graduatoria, costituisce motivo di decadenza dal diritto di accesso agli incentivi, anche in caso di contratti condizionati;

-sono da considerare ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori tutte le opere e le apparecchiature ricomprese nel volume di controllo (paragrafo 6.3 delle Regole Applicative) e quelle fuori dal volume di controllo per le quali viene richiesto il contributo in conto capitale;

-nel caso in cui il progetto autorizzato in forza del quale il Soggetto Richiedente è risultato ammissibile al contributo preveda, contestualmente alla realizzazione dell'impianto biometano, anche altri interventi al di fuori del volume di controllo dell'impianto (e/o opere al difuori del volume di controllo per le quali non è richiesto il contributo in conto capitale), è possibile avviare i lavori di tali interventi in data antecedente all'ammissione in posizione utile alla graduatoria; per tali interventi dovrà essere fornita evidenza di aver comunicato all'Ente l'avvio dei lavori (precisando che l'avvio dei lavori relativi all'impianto biometano sarà notificato con successiva comunicazione). Si chiarisce che, qualora non diversamente specificato, la comunicazione di inizio lavori relativa ad opere esterne al volume di controllo presentata all'Ente costituisce avvio lavori anche per l'impianto di produzione di biometano;

-nel caso di intervento di riconversione di un impianto di biogas esistente, la realizzazione di interventi (i.e. sostituzione, potenziamento, etc.) sul cogeneratore, che sarà utilizzato anche per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano, qualora sia antecedente all'intervento di riconversione e quindi alla realizzazione della sezione di upgrading, non è considerata un avvio dei lavori, fermo restando che non potrà essere riconosciuto, per la spesa corrispondente, l'incentivo in conto capitale previsto dal Decreto 15 settembre 2022.

CODICE ARTICOLO: KB0015648
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2023-04-21
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-30 18:00:11
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