Il GSE dispone la decadenza degli incentivi nel caso in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le seguenti violazioni rilevanti:
perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;
assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER;
inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
comportamento ostativo o omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.