Quali sono le principali differenze tra le configurazioni di autoconsumo diffuso?


Si riportano di seguito i principali elementi distintivi nell'ambito delle diverse configurazioni di autoconsumo, suddivisi per argomento:

Contributi economici

Le uniche configurazioni che possono accedere alle tariffe incentivanti sull'energia condivisa sono le Comunità Energetiche Rinnovabili, i Gruppi di Autoconsumatori e l'Autoconsumatore individuale a distanza. Tra queste, solo le prime due possono richiedere il contributo PNRR in conto capitale laddove gli impianti di produzione siano ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Con riferimento al contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia autoconsumata, oltre alla tariffa di trasmissione riconosciuta per tutte le configurazioni, per i Gruppi di Autoconsumatori e di clienti attivi che agiscono collettivamente vengono calcolate anche le tariffe di distribuzione e le perdite evitate di rete sull'energia elettrica autoconsumata riferita ai soli impianti di produzione ubicati nell'edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo.

Clienti finali

Nelle configurazioni di Autoconsumatore individuale a distanza e di Cliente attivo a distanza deve esserci un unico cliente finale, mentre per le altre configurazioni possono essere presenti più clienti finali.

Impianti di produzione

All'interno di configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili, Gruppi di Autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza, gli impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili. Nelle altre tipologie di configurazione, sono ammessi anche impianti alimentati da fonti non rinnovabili.

Tutte le configurazioni possono includere impianti esistenti (cioè, entrati in esercizio prima del 16 dicembre 2021) per i quali non viene comunque corrisposto l'incentivo, ma nel caso di CER la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

Ubicazione dei punti di connessione

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti a tutte le tipologie di configurazioni di autoconsumo diffuso devono essere appartenenti all'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Inoltre:

-per i Gruppi di autoconsumatori e di clienti attivi, i punti di connessione sono ubicati in aree afferenti al medesimo edificio o condominio. Gli impianti possono anche essere ubicati presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori, sempre nell'ambito dell'area sottesa alla medesima cabina primaria;

-gli impianti inseriti nelle configurazioni di Autoconsumatore individuale a distanza e Cliente attivo a distanza devono essere ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente finale, sempre nell'ambito dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Soggetti e accordi tra soci/membri

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) e la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC) devono essere regolarmente costituite e dotate di una propria soggettività giuridica, attraverso una forma giuridica che ne garantisca la conformità con gli obiettivi principali previsti dalla legge.

Le CER e le CEC sono, dunque, caratterizzate da uno statuto o atto costitutivo, che presenti gli elementi essenziali precisati nelle Regole Operative.

Per i Gruppi di autoconsumatori e di clienti attivi che agiscono collettivamente è sufficiente un accordo di diritto privato che presenti i contenuti minimi indicati nelle Regole Operative. Nel caso di condomini, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al Gruppo.

A differenza delle altre configurazioni, non possono essere soci o membri della CER i seguenti soggetti:

Amministrazioni centrali;

grandi imprese (per il calcolo della dimensione delle imprese, nel caso in cui un'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate);

le piccole e medie imprese la cui attività prevalente sia la produzione/scambio di energia, classificate nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00, non possono partecipare come soci/membri alle CER e alle CEC, né come clienti/produttori facenti parte di un Gruppo di autoconsumatori o di un Gruppo di clienti attivi, né possono essere un cliente attivo che costituisce una configurazione di Cliente attivo a distanza. Possono, invece, partecipare alle predette configurazioni in qualità di produttori terzi.

CODICE ARTICOLO: KB0016874
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-05-10
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 10:05:27
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