Quale documentazione è necessario trasmettere al GSE per ottenere la proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio degli impianti ai sensi del D.L. 21/2022? – Biometano DM2018


Per beneficiare della proroga di 30 mesi del termine ultimo per l'entrata in esercizio, ai sensi del D.L. 21/2022, i Produttori, titolari di impianti per i quali risultano rispettate le condizioni dell'art. 1, comma 1, del D.M. 5 agosto 2022, all'atto della trasmissione della “comunicazione di entrata in esercizio” tramite Portale Biometano, sono tenuti ad allegare nella sezione per il caricamento della “Comunicazione di fine lavori” la documentazione che attesti di aver ottenuto la proroga del termine di fine lavori dei relativi titoli abilitativi/autorizzativi ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i.

In particolare:

-nel caso in cui il titolo autorizzativo originario sia stato conseguito con un provvedimento espresso (es. Autorizzazione Unica), sarà necessario trasmettere un provvedimento espresso del medesimo Ente che attesti che il termine originario per la fine lavori è stato prorogato ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i.;

-nel caso in cui il titolo autorizzativo originario sia stato conseguito per silenzio assenso (es. PAS), sarà sufficiente trasmettere la richiesta di proroga per la fine lavori presentata all'Ente ai sensi del D.L. 21/2022 e s.m.i., corredata dall'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, etc.).

Si precisa che le richieste di proroga devono essere presentate prima della data di fine lavori (data della comunicazione di fine lavori presentata all'Ente). Richieste successive non danno diritto alla proroga del termine per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

CODICE ARTICOLO: KB0016803
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-02-13
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-04 10:01:37
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