E' oggetto di esclusione:
1.La quota di energia relativa a contratti non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, il cui prezzo medio sia risultato non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento zonale indicato nel Decreto.
2.La quota di energia relativa agli impianti che beneficiano dello Scambio sul Posto.
Il GSE effettuerà i calcoli di competenza sia rispetto al periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto relativo all'anno 2022), sia rispetto al periodo 1°gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale per lo Scambio sul Posto relativo all'anno 2023. Si precisa che la quota di energia relativa allo scambio sul posto non quindi è oggetto di dichiarazione di Esenzione. Per maggiori informazioni clicca QUI
La quota di energia relativa a impianti oggetto di rifacimento entrati in esercizio, a seguito del rifacimento, prima dell'1 gennaio 2010 o nel caso di impianti oggetto di potenziamento per i quali la parte potenziata è entrata in esercizio prima dell'1 gennaio 2010: con particolare riferimento agli impianti incentivati, Il GSE effettuerà i calcoli di competenza sia rispetto al periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale degli incentivi relativo all'anno 2022), sia rispetto al periodo 1°gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale degli incentivi relativo all'anno 2023).
La quantità di energia incentivata deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione in quanto la suddetta unità di produzione sarà esclusa dal perimetro di applicazione della norma.
Si precisa che qualora l'impianto non sia incentivato, la quota di energia esclusa deve essere comunque calcolata secondo i criteri previsti dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito del rifacimento.
3.La quota di energia relativa a impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009, per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009:
Con particolare riferimento agli impianti incentivati, Il GSE effettuerà i calcoli di competenza sia rispetto al periodo 1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale degli incentivi relativo all'anno 2022), sia rispetto al periodo 1°gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (in fase di riconoscimento del conguaglio annuale degli incentivi relativo all'anno 2023).
La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione. Qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire una quota di esclusione ma viene esclusa la corrispondente misura oraria.
Si precisa che qualora l'impianto non sia incentivato, la quota di energia esclusa deve essere comunque calcolata secondo i criteri previsti dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito del rifacimento.
4.La quota di energia ceduta e precedentemente prelevata dalla rete, relativa a eventuali sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), espressa come rapporto tra l'energia ceduta derivante da precedenti prelievi e l'energia ceduta per il corrispondente periodo.
Si precisa che non sarà necessario dichiarare la quota di energia esclusa se il Gestore di rete ha già inviato i valori di energia immessa al netto degli assorbimenti prelevati dalla rete.
5.La quota di energia ceduta a titolo gratuito alle Regioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione).
6.La quota di energia ceduta alle cooperative storiche o a cooperative esistenti equiparate a quelle storiche, calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE con le modalità definite da quest'ultimo.