È stato inserito un valore di offerta minima in quanto il Decreto all'art. 6 bis comma 5 dispone che In caso di mancata partecipazione alla Procedura competitiva da parte dei Clienti finali energivori, anche in forma aggregata, o dei soggetti terzi da essi delegati, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un'offerta pari al minor valore che può essere offerto nell'ambito della Procedura competitiva. Non vi è pertanto alcun riferimento ad un valore di offerta massimo