Quali sono le fasi del processo successive alla presentazione della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR previsto per le CER e per i Gruppi di Autoconsumatori?


A seguito della presentazione della richiesta di accesso al contributo:

1.Entro 90 giorni dalla richiesta (al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati), il GSE conclude l'istruttoria e ne comunica le risultanze al Soggetto beneficiario. Il GSE può formulare una richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta.

2.Il GSE trasferisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

3.In caso di esito positivo, entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare l'avvenuto avvio dei lavori, secondo modalità che verranno rese note dal GSE.

4.A seguito dell'emanazione dell'atto di concessione e della sottoscrizione dell'atto d'obbligo sul Portale del GSE, il Soggetto beneficiario può procedere con l'eventuale richiesta di anticipazione del 10% del contributo massimo riconoscibile, tramite il portale Sistemi di Produzione e Consumo – SPC, disponibile nell'Area Clienti GSE.

5.In alternativa al punto precedente, per impianti di potenza superiore a 200 kW, il soggetto beneficiario può richiedere un valore pari al 40% del contributo massimo (quota intermedia), dimostrando di aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili.

6.Il soggetto beneficiario può presentare (entro il 31 agosto 2026) la richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale, solo dopo aver concluso l'intervento e sostenuto il 100% delle spese ammissibili. Si specifica che, per ottenere il saldo dei contributi, l'impianto deve entrare in esercizio entro 18 mesi dall'ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

7.Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica eroga il contributo (anticipazione, quota intermedia, saldo) a seguito delle verifiche di propria competenza. L'erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo successivamente alla stipula del contratto per il servizio di autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione in cui viene inserito l'impianto.

CODICE ARTICOLO: KB0016967
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-06-08
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-25 10:05:56
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