Sì, è possibile.
Con riferimento ai rapporti infragruppo (intercompany), fatto salvo il rispetto della normativa applicabile, il fornitore può appartenere allo stesso gruppo societario del beneficiario, a condizione che sia data prova della congruità del costo rispetto alle normali condizioni di mercato attraverso apposite evidenze documentali. A tal fine è richiesto il ricorso a perizie e valutazioni tecniche redatte da soggetti terzi indipendenti (siano essi professionisti o società specializzate) che non abbiano alcun legame con il gruppo industriale, e che sia assicurata la completa tracciabilità delle spese tra le società del gruppo.
In linea generale, secondo il principio di sana gestione finanziaria secondo il quale ogni spesa pubblica deve essere economica, efficiente, efficace e trasparente, non è ammesso alcun onere che possa anche potenzialmente costituire uno specifico vantaggio per il beneficiario o per una società del gruppo, ma solo se costituisca un costo esposto o effettivo, puntualmente documentato e tracciabile per l'attuazione del progetto.