Le figure professionali abilitate a redigere le relazioni agronomiche e a svolgere le attività professionali previste nell'ambito del monitoraggio delle iniziative e nelle attività di verifica e controllo sono tutte quelle a ciò deputate in termini di legge, in possesso dei requisiti professionali e iscritti a ordini professionali aventi competenza in materia.
Tutti i riferimenti ai “Professionisti iscritti all'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali oppure all'albo dei periti agrari e dei periti agrari laureati” contenuti nelle Regole Operative del DM Agrivoltaico (note nn. 1, 12, 13, 14, 15; Parte V; Allegato B.3. Elenco documenti per il monitoraggio dell'attività agricola/pastorale; Appendice A; ecc..) sono infatti da intendersi a titolo meramente esemplificativo.