Quando è possibile utilizzare il file "VERIFICA RIDUZIONE EMISSIONI GHG.xlsx" preimpostato dal GSE per la verifica della sostenibilità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del DM 2022? – Biometano DM 2022


Al paragrafo 2.3.5.3 delle Regole Applicative viene indicato che, per attestare il raggiungimento degli obbiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022, sulla base della dieta autorizzata, il Soggetto Richiedente può “effettuare autonomamente la verifica sul rispetto delle soglie minime di riduzione delle emissioni di GHG, come definite dal DM 2022, mediante l'utilizzo del file di supporto in formato excel predisposto dal GSE, denominato “Verifica riduzione emissioni GHG.xls”, qualora tutte le materie prime della dieta autorizzata rientrino tra quelle riportate nella norma UNI di riferimento o ad esse associabili, presenti nel modello stesso”.

Al riguardo si chiarisce che, per poter attestare il rispetto del requisito tramite il file predisposto dal GSE, l'intervento deve rispettare le condizioni generali d'impianto (le cui diverse opzioni sono riportate al secondo foglio del file), sulla base delle quali sono individuati i valori standard indicati nella norma UNI TS 11567 per le specifiche materie prime.

Qualora il progetto autorizzato preveda delle peculiarità che non sono contemplate dalla norma UNI, (e quindi non sono riportate tra le diverse opzioni generali d'impianto del file di verifica del GSE), in fase di iscrizione alle procedure competitive, non è possibile attestare il rispetto del requisito tramite file di supporto in formato excel predisposto dal GSE; in tali circostanze il Soggetto Richiedente, per attestare il rispetto del requisito, deve trasmettere una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista dell'impianto e/o agronomo iscritti ad albo professionale, riportante una stima della riduzione delle emissioni di GHG conseguita con la dieta autorizzata.

In particolare si chiarisce che, alla voce “Gestione del digestato” è possibile selezionare “Chiuso (almeno 30 giorni)” esclusivamente nel caso in cui il progetto autorizzato preveda vasche di stoccaggio del digestato tal quale (in uscita dalla sezione di digestione anaerobica) aventi le seguenti caratteristiche: dovranno essere chiuse, di volume pari alla produzione di 30 giorni di digestato, a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del biogas.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non risulta possibile selezionare l'opzione “Chiuso (almeno 30 giorni)” nei casi in cui:

-il volume della vasca di stoccaggio del digestato tal quale (o la somma dei volumi in caso di più vasche) risulta inferiore a 30 giorni di produzione di digestato;

-non è presente una vasca di stoccaggio del digestato tal quale ma esclusivamente uno stoccaggio del digestato liquido a valle di un separatore solido/liquido;

-la vasca di stoccaggio del digestato tal quale non sia coperta con recupero del biogas.

Relativamente al campo “Rendimento upgrading e combustione offgas”, nel caso in cui le modalità di gestione dell'offgas e il rendimento del sistema di upgrading non siano precisate nella documentazione progettuale autorizzata, il file excel dovrà essere compilato selezionando l'opzione più conservativa, ovvero “Senza combustione di offgas”.

Si precisa infine che, in fase di predisposizione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, qualora l'evidenza del rispetto delle condizioni progettuali indicate per la compilazione del file non sia esplicitamente riportata nel titolo autorizzativo e/o nella relazione tecnica del progetto autorizzato, è consigliabile trasmettere un elaborato esplicativo nella tipologia “Altro”, tra gli allegati previsti allo step 5 “Requisiti tecnici” del form di compilazione della pratica.

CODICE ARTICOLO: KB0015816
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2023-07-24
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-29 11:03:01
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