No, l'elenco non ha alcuna pretesa di esaustività ed ha carattere meramente esemplificativo.
Si ricorda che, in attuazione del Considerando 71 della Direttiva 2018/2001 (cd. Direttiva “RED II”), l'art. 31 del d.lgs. n. 199 del 2021, nell'individuare le caratteristiche proprie della CER, non prevede che la stessa debba essere costituita con una specifica forma giuridica.
Tanto premesso, non essendo possibile definire un elenco tassativo di forme giuridiche maggiormente in linea con le attività e le finalità delle CER, il citato par. 1.2.2.2 contiene un elenco meramente indicativo, che può ricomprendere altre forme altrettanto in linea con le finalità della CER, quali ad esempio le società cooperative, le cooperative imprese sociali tra gli Enti del Terzo Settore e le fondazioni di partecipazione non costituite in forma di Enti del Terzo Settore.
Resta fermo che la scelta della forma giuridica della CER dovrà essere effettuata privilegiando, tra tutte le opzioni disponibili, quella maggiormente aderente allo scopo sociale assunto dalla stessa.