Entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento del valore di capacità produttiva, e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno “n” (anno solare in cui è stato realizzato l'intervento in argomento), il Produttore deve inviare un'istanza di “Gestione Esercizio”, utilizzando esclusivamente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it e avendo cura di indicare nell'oggetto il codice identificativo sia del/dei contratto/i sia della qualifica di ammissione agli incentivi.
Fermo restando l'esito dell'istruttoria di “Gestione Esercizio”, il Produttore ha diritto al riconoscimento degli incentivi anche per l'incremento di capacità produttiva, derivate da modifiche tecniche e/o autorizzative, rispetto al valore riportato nel contratto di incentivazione.
L'incremento di capacità produttiva rientrerà nella graduatoria prevista dall'art. 6 del DM 2 marzo 2018 separatamente rispetto alla capacità produttiva riportata nel contratto di incentivazione.
L'ordinamento in tale graduatoria avrà luogo considerando la data di avvenuto adeguamento del valore di capacità produttiva.
Qualora non sia rispettato il summenzionato termine (31 ottobre dell'anno “n”), il Produttore non avrà diritto al riconoscimento degli incentivi spettanti alla producibilità aggiuntiva con riferimento all'anno “n”.
Per ricevere gli incentivi relativi all'anno solare “n+1”, il Produttore dovrà presentare l'istanza di “Gestione Esercizio” entro il 31 ottobre dell'anno “n+1”.
Si precisa che, sulla base dell'art. 1, comma 10, del DM 2 marzo 2018, tutte le modifiche che comportino un incremento dell'incentivo spettante devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di producibilità di 1,1 miliardi di standard metri cubi.
Si coglie l'occasione per segnalare che, al fine di predeterminare gli eventuali impatti dell'intervento che si intende realizzare sul contratto di incentivazione, il Produttore può trasmettere un'istanza a preventivo.