Gestione dei moduli fotovoltaici divenuti rifiuti da effettuarsi successivamente a una fase di deposito temporaneo prima della raccolta


Nel caso in cui il detentore del rifiuto effettui un “Deposito Temporaneo prima della raccolta” ai sensi degli artt.183, comma 1, lett. bb) e 185-bis del D.lgs. 152/2006, è ammissibile che i moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto e classificati dal detentore come rifiuto possano permanere nel suddetto deposito temporaneo fino a 12 mesi prima della relativa gestione a fine vita, secondo le disposizioni previste dal summenzionato art. 185-bis del D.lgs.152/06.

Ne consegue che il Soggetto Responsabile, ai fini dell'invio al GSE della documentazione attestante la corretta gestione del fine vita del modulo fotovoltaico professionale, dispone al massimo di 18 mesi di tempo decorrenti dal giorno in cui il modulo fotovoltaico è stato rimosso e classificato come rifiuto. A tal riguardo si specifica che nella documentazione comprovante la motivazione dell'intervento, da inviare contestualmente alla comunicazione di manutenzione e ammodernamento dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere specificato che i moduli rimossi e classificati come rifiuti sono raggruppati in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006.

Si rappresenta infine che l'eventuale restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE sarà effettuata soltanto a seguito della trasmissione della documentazione attestante la corretta gestione del fine vita del modulo fotovoltaico.

CODICE ARTICOLO: KB0017669
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-12-04
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-12-04 18:00:33
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