Gestione dei rifiuti derivanti da moduli fotovoltaici stoccati preliminarmente presso l'impianto di trattamento prima delle operazioni di recupero o smaltimento


Nel caso in cui i moduli fotovoltaici siano avviati alle operazioni di recupero o smaltimento e il sito di trattamento disponga di un'autorizzazione per lo stoccaggio preliminare alle operazioni di recupero o smaltimento (R13 o D15 di cui agli allegati C e D del D.lgs. 152/2006), è ammissibile che i moduli fotovoltaici rimossi dall'impianto e classificati dal detentore come rifiuti possano permanere nel suddetto deposito alle condizioni indicate nella citata autorizzazione.

In tal caso, come anche previsto dall'art. 188 del D.lgs. 152/06, l'invio da parte del Soggetto Responsabile della copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) recante l'indicazione delle operazioni di recupero e smaltimento correlate allo stoccaggio preliminare (R13 o D15 di cui agli allegati C e D del D.lgs. 152/2006) è sufficiente ad attestare l'avvenuto adempimento, ai fini delle attività di competenza del GSE, di tutti gli oneri a suo carico in materia di corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici, derivandone la restituzione delle relative quote a garanzia precedentemente trattenute .

1 La restituzione delle quote a garanzia è prevista qualora l'intervento realizzato rientri nella fattispecie di revamping totale; nel caso di intervento di revamping rilevante il GSE provvede a rimodulare il calcolo delle quote a garanzia con riferimento alla metà del numero dei moduli presenti sull'impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso.

CODICE ARTICOLO: KB0017670
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-12-04
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-12-04 18:00:52
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