Ai fini dell'accesso alla misura M7-I17 è necessario che i Progetti di investimento determino un miglioramento minimo dell'efficienza energetica di ogni edificio oggetto di intervento pari al 30%, che dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta di ammissione l'attestazione di prestazione energetica (APE) ante operam e l'attestazione di prestazione energetica (APE) post operam.
Il miglioramento deve essere garantito dai soli interventi ammissibili. Ne consegue che si possono verificare le seguenti tre casistiche:
1)Impianto termico già centralizzato
In tale fattispecie la verifica del risparmio del 30% sarà effettuata confrontando l'APE EX Ante reale e l'APE EX post riportante i soli interventi ammissibili;
2)Impianto termico non centralizzato, la centralizzazione avviene con tecnologia ammissibile alla misura M7-I17
In tale fattispecie la verifica del risparmio del 30% sarà effettuata confrontando l'APE EX Ante reale e l'APE EX post riportante i soli interventi ammissibili;
3)Impianto termico non centralizzato, la centralizzazione avviene con caldaie a gas o con altra tecnologia non ammissibile
In tale fattispecie la verifica del risparmio del 30% sarà effettuata confrontando l'APE EX Ante simulato con l'impianto già centralizzato con la tecnologia non ammissibile e l'APE EX post riportante i soli interventi ammissibili.
Nella terza casistica è necessario allegare alla richiesta solo l'APE EX Ante simulato e non quello relativo alla situazione realmente presente.
In tutti i casi, nella diagnosi è necessario dare evidenza di tutti gli interventi non ammissibili che verranno effettuati.
Ai fini della compilazione della check list DNSH, sarà necessario considerare i soli interventi ammissibili.