Per impianti termoelettrici “puri”, in accordo con le definizioni di cui al capitolo 2 del Regolamento Operativo pubblicato sul sito GSE, si intendono tutti quegli impianti la cui produzione elettrica, al netto dei servizi ausiliari e perdite di trasformazione, è immessa nella rete elettrica nazionale e per i quali il prelievo di gas naturale dal punto di riconsegna viene impiegato solo per la produzione termoelettrica. Sono esclusi gli impianti di cogenerazione.