L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La “disponibilità” non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve comprendere i 5 anni successivi al termine dei lavori.