La risposta è positiva, giacchè la “disponibilità” non deve essere necessariamente intesa come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (ad es., locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori.
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