È ammesso il trasferimento di titolarità di un impianto a seguito della presentazione della manifestazione di interesse?


Non è ammesso il trasferimento di titolarità dell'impianto né tantomeno la variazione del Soggetto Richiedente a seguito dell'invio della manifestazione di interesse e prima della stipula del contratto con il GSE, pena l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dell'eventuale posizione utile in graduatoria.

Tuttavia, laddove sia intervenuto, prima della partecipazione alla procedura competitiva, il trasferimento di titolarità dell'impianto e non risultano ancora perfezionati gli atti di voltura (ad esempio, dei titoli concessori e/o autorizzativi) la manifestazione di interesse deve essere presentata dal soggetto subentrante, titolare dell'impianto che, solo a valle dell'intervenuta voltura del titolo, presenterà successivamente anche la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva. Si ricorda, in proposito, che, all'atto dell'invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, dovranno essere stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

-il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;

-il titolo concessorio (nel caso di impianti idroelettrici);

-il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo, il cui conseguimento è definito con un atto autorizzativo/abilitativo espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento espresso di voltura.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per “silenzio assenso”, la voltura si intende conseguita alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di iscrizione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS “Voltura della pratica di connessione”.

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive, sia stata volturata, a favore del Soggetto Richiedente, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come “produttore”), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

CODICE ARTICOLO: KB0017474
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2025-06-20
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-07-11 18:00:21
VALUTAZIONE: null
VISUALIZZAZIONI: 304