Nel caso in cui gli ausiliari dell'impianto di produzione di biometano risultino alimentati, anche parzialmente, tramite l'energia prodotta da un impianto di cogenerazione, quest'ultimo può beneficiare di altri incentivi? – Biometano DM 2022


Tenuto conto delle definizioni di “volume di controllo” e “perimetro dei costi ammissibili” fornite nella FAQ dedicata alla cumulabilità, si chiarisce che le spese sostenute per la realizzazione di un impianto di cogenerazione, utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano, sono ricomprese all'interno del "perimetro dei costi ammissibili" e allo stesso tempo non risultano all'interno del "volume di controllo".

Pertanto, nel caso in cui l'Operatore non abbia beneficiato di altri aiuti di stato comunque denominati per la realizzazione e l'esercizio del cogeneratore, è possibile richiedere il riconoscimento del contributo in conto capitale del 40% previsto dal DM 15 settembre 2022 per le spese sostenute per la realizzazione dello stesso cogeneratore.

Si chiarisce che, un impianto di cogenerazione (a prescindere della relativa richiesta o meno del contributo in conto capitale), utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano incentivato ai sensi del DM 15 settembre 2022 e considerato ai fini del calcolo del coefficiente SA mediante l'Opzione 3 di cui al paragrafo 6.4.3 delle Regole Applicative, non può accedere agli incentivi previsti dal DM 5 settembre 2011 per gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).

Si ricorda inoltre che, in caso di interventi di riconversione di impianti agricoli esistenti (impianti di cogenerazione alimentati da biogas), per accedere agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 è necessario rinunciare a eventuali incentivi riconosciuti all'energia prodotta (con conseguente risoluzione dei contratti associati a qualifiche IAFR/FER e al meccanismo dei Certificati Bianchi CAR). Resta ferma esclusivamente la possibilità di accesso al meccanismo del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in riferimento alla eventuale produzione di energia elettrica residua, così come previsto dall'articolo 11 del DM 15 settembre 2022.

Infine, si rappresenta che, è possibile accedere ai Certificati Bianchi CAR previsti dal DM 5 settembre 2011 nelle seguenti casistiche:

-impianto di cogenerazione alimentato a biometano (configurazione autoconsumo) e non utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano;

-impianto di cogenerazione utilizzato per l'alimentazione dei servizi ausiliari con individuazione del coefficiente SA mediante le Opzioni 1 e 2 di cui ai paragrafi 6.4.1 e 6.4.2 delle Regole Applicative, indipendentemente dal combustibile di alimentazione.

In ogni caso, è preclusa la possibilità di cumulare Certificati Bianchi CAR con l'incentivo in conto capitale del 40% previsto dal DM 15 settembre 2022.

CODICE ARTICOLO: KB0015638
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2023-03-31
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-30 18:00:09
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