Gli articoli 12 e 13 del D.M. 2 marzo 2018 disciplinano l'accesso agli incentivi degli impianti di produzione di biometano e di altri biocarburanti avanzati ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia con i quali l'UE ha stipulato accordi di libero scambio e che esportano fisicamente la loro produzione di biometano o di altri biocarburanti avanzati in Italia. Tra le varie condizioni previste dal citato decreto per l'ammissione all'incentivazione di tali impianti vi è l'esistenza di un accordo con lo Stato membro o terzo confinante in cui è ubicato l'impianto che stabilisca delle condizioni di reciprocità. Ad oggi, non essendo ancora presenti accordi su tale tematica, non è ancora possibile incentivare impianti ubicati al di fuori del territorio nazionale.