Con riferimento al primo quesito, si ricorda che nel caso in cui il Soggetto Richiedente decida di calcolare il coefficiente SA mediante l'opzione 3 indicata al paragrafo 6.4.3 delle Regole Applicative del DM 15 settembre 2022, è possibile considerare l'energia prodotta da un impianto a fonte rinnovabile come in “autoalimento” (ovvero che non concorre determinazione del valore di CA associato ai consumi ausiliari non autoalimentati) solamente nei casi in cui risultino verificate tutte le seguenti condizioni:
l'impianto è nella titolarità del Soggetto Richiedente;
l'impianto è esclusivamente dedicato al fabbisogno degli ausiliari dell'impianto di produzione di biometano;
l'impianto non beneficia/ha beneficiato di altri incentivi o regimi di sostegno comunque denominati.
Pertanto, il Soggetto Richiedente non può beneficiare di altri aiuti di stato per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile.
Con riferimento al secondo quesito si chiarisce che i costi di realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile, utilizzato per l'alimentazione dei consumi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano, non rientrano tra i costi ammissibili al contributo in conto capitale previsti dal DM 15 settembre 2022.