È possibile percepire l'incentivo come “autoconsumo” per il biometano inviato a un cogeneratore asservito agli ausiliari dell'impianto di produzione di biometano? – Biometano DM 2022


Si, nel caso di invio di biometano a un cogeneratore la cui produzione di energia (elettrica e/o termica) è dedicata, anche parzialmente, agli ausiliari dell'impianto, è possibile percepire l'incentivo della tariffa incentivante prevista dal DM 15/09/2022 per la quota parte di biometano inviata al cogeneratore. Al corrispondente contenuto energetico viene riconosciuto l'incentivo previsto per la “Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo”, ovvero la Tariffa Premio di cui paragrafo 6.5.2 delle Regole Applicative.

Si chiarisce che, in caso di applicazione dell'Opzione 3 di cui al paragrafo 6.4.3 delle Regole Applicative, ai fini del calcolo del coefficiente SA relativo ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione sarà conteggiato il contenuto energetico del biogas prodotto dalla sezione di digestione anaerobica dell'impianto ma non sarà conteggiato il contenuto energetico del biometano inviato al cogeneratore.

Pertanto, con riferimento alla figura sotto, in caso di cogeneratore alimentato sia da biometano che da biogas prodotti dall'impianto, la tariffa incentivante sarà riconosciuta al contenuto energetico del biometano, contabilizzato da M2 e PCS2 (secondo l'algoritmo di cui al paragrafo 6.5.2 delle Regole Applicative), il contenuto energetico del biogas, contabilizzato da Mbio e PCSbio, potrà essere utilizzato per il calcolo di SA.

Immagine 2

CODICE ARTICOLO: KB0017146
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-10-30
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-24 16:01:07
VALUTAZIONE: null
VISUALIZZAZIONI: 290