Secondo quanto previsto dal DM 31 luglio 2009, le Imprese di Vendita hanno l'obbligo di comunicare al GSE:
le informazioni necessarie per la determinazione del proprio mix energetico di approvvigionamento, come previsto nella Procedura per la Determinazione del Mix Energetico complementare dell'energia elettrica immessa in rete dal produttore;
i dati sui contratti di vendita di energia rinnovabile (Offerte Verdi) così come definito nella Procedura tecnica articolo 6, comma 1, lettera a) deliberazione ARG/elt 104/11 approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.