Le richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) devono far riferimento ad un periodo di monitoraggio, tipicamente annuale, delle grandezze che concorrono alla determinazione dei risparmi energetici associati all'intervento, secondo quanto previsto dal Programma di misura approvato dal GSE in sede di valutazione del progetto (PC o PS). Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. In occasione di ogni richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, dovrà essere trasmessa al GSE tutta la documentazione di cui al punto 5 dell'Allegato 1 al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i, tra cui:
la rendicontazione delle misure delle grandezze che concorrono alla determinazione dei risparmi energetici, conforme nei contenuti e nel formato a quanto approvato dal GSE in fase di valutazione del PC o PS;
il foglio di calcolo che implementa l'algoritmo di calcolo dei risparmi approvato dal GSE alle misure rendicontate;
la lista aggiornata di matricole/codici identificativi dei misuratori e dei principali componenti installati;
documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto.