In generale, la quota parte della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili realizzata nell'ambito della disciplina Energy Release 2.0 e regolata mediante contratto per differenza con il GSE, non può accedere a ulteriori forme di sostegno pubblico.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Poiché nel meccanismo ER 2.0, il prezzo di cessione è determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, la contestuale fruizione dell'iperammortamento determinerebbe una duplicazione del beneficio economico riconosciuto a copertura dei medesimi costi di investimento. Ne consegue che gli impianti che accedono all'ER 2.0 non possono accedere all'iperammortamento.
Si precisa in ogni caso che, in relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall'impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall'Energy Release 2.0, è possibile accedere all'iperammortamento a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.