Un impianto fotovoltaico “A” da realizzare su un tetto, ove è presente un altro impianto fotovoltaico “B” già in esercizio, incentivato o non incentivato, può essere identificato nella categoria “nuova costruzione” e accedere agli incentivi previsti dal D.M. 4 luglio 2019 nel rispetto dei requisiti di cui al predetto D.M. e dei relativi Regolamenti Operativi a condizione che:
1)i moduli fotovoltaici e gli altri componenti di impianto, considerati fino al punto di connessione/consegna (POD), siano installati in aree del tetto o dei piani dell'edificio o fabbricato su cui non erano presenti moduli o componenti di un altro impianto nei precedenti cinque anni (considerare la data di avvio dei lavori di realizzazione per il nuovo impianto);
2)sia dotato di un punto di connessione/consegna (POD) ove non sia connesso un altro impianto;
3)non siano presenti interconnessioni funzionali con altri impianti;
4)sia realizzato con componenti di nuova costruzione.
Per verificare la presenza dei moduli o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna nelle aree del tetto o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto esistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici o degli altri componenti sul piano orizzontale, nonché anche le aree non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).
Infine, nel caso si disinstalli un impianto fotovoltaico “C” esistente e se ne installi uno nuovo e diverso “D” con i moduli installati nelle aree non interessate dalle proiezioni ortogonali dell'impianto “C” ma comunque necessarie all'installazione secondo la Regola dell'arte, l'impianto “D” non verrebbe considerato “nuovo impianto”.
Si ritiene opportuno precisare che, sempre in rifermento alla casistica prospettata, la realizzazione di un impianto fotovoltaico “A” sul tetto di un edificio/fabbricato dove è presente un altro impianto fotovoltaico “B” nella titolarità del medesimo Soggetto Responsabile titolare dell'impianto “A” o di un Soggetto Responsabile riconducibile a livello societario al Soggetto Responsabile dell'impianto “A”, qualora l'impianto fotovoltaico “B” esistente fosse incentivato ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, l'impianto “A” ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art.5.2 del D.M. 23 giugno 2016 e, pertanto, ferme restando tutte le altre condizioni sopra specificate, nonché il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal D.M. 4 luglio 2019 e dai relativi Regolamenti Operativi, in sede di iscrizione sarebbe necessario indicare quale potenza, ai sensi dell'art.2.1 lettera a) del D.M. 4 luglio 2019, la potenza del nuovo impianto fotovoltaico “A”, mentre come potenza ai sensi dell'art.5.2 del D.M. 23 giugno 2016 la somma delle potenze ai sensi dell'art.2.1 lettera a) del D.M. 4 luglio 2019, di entrambi gli impianti “A” e “B”.