Fermo restando il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti previsti dal DM 4 luglio 2019 e relativi Regolamenti Operativi, il Soggetto Responsabile può iscrivere l'impianto al Registro del Gruppo A-2 (art. 8.1) anche se la rimozione e lo smaltimento dell'eternit o dell'amianto, nonché i relativi costi, sono sostenuti da altri soggetti.
Resta fermo l'obbligo per il Soggetto Responsabile, in sede dell'iscrizione al Registro e della richiesta di accesso agli incentivi, di trasmissione dei documenti previsti dagli Allegati D ed F ai Regolamenti Operativi, alcuni dei quali dovranno essere recuperati dal soggetto che ha effettuato la rimozione e lo smaltimento dell'eternit o dell'amianto se diverso dal Soggetto Responsabile.