La normativa antimafia si applica anche alle associazioni e alle fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile?


Le fondazioni, in quanto assimilabili alle associazioni, sono sottoposte al regime della documentazione antimafia. I controlli antimafia sono effettuati sul Legale Rappresentante, sui membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, ove previsti, e sui familiari conviventi dei soggetti succitati.

Le associazioni e le fondazioni si configurano come due distinte tipologie di persone giuridiche. Tuttavia, possono essere equiparate ai fini dei controlli previsti dalla normativa antimafia.

Per tale motivazione, malgrado il termine “fondazione" non sia mai citato nel testo del D.Lgs. 159/2011 (ad eccezione delle fondazioni bancarie - cfr. art. 42, comma 5, del Codice Antimafia), a differenza del termine “associazione", utilizzato ampiamente nel suddetto Decreto, la disposizione normativa di riferimento è quella contenuta nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, da cui si desume che la documentazione antimafia, relativamente alle associazioni, deve riferirsi al Direttore tecnico, ove previsto, al Legale Rappresentante, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, ove previsti, e ai familiari conviventi di tali soggetti.

Il mancato riferimento alle “fondazioni", dunque, non impedisce l'equiparabilità, ai fini antimafia, alle associazioni. Sono queste, infatti, le figure di persone giuridiche con le quali le fondazioni presentano maggiori affinità.

Le fondazioni, pertanto, sono sottoposte agli stessi controlli antimafia previsti per le associazioni, ad esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle fondazioni stesse.​

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DATA DI PUBBLICAZIONE: 2019-11-09
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-03-17 16:01:26
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