La maggiorazione del 10% per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea si applica alla percentuale dell'incentivo spettante, secondo l'algoritmo di calcolo previsto dal Decreto ed è prevista per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (Titolo II) di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) –f).
Si precisa che l'incentivo erogato non può eccedere i livelli massimi dell'incentivo spettante.
La maggiorazione del 10% è riconosciuta a tutti i Soggetti Ammessi agli incentivi dal Decreto.