Il mancato o tardivo conseguimento del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, per impianti iscritti alla procedura competitiva in forza del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale/decreto non assoggettabilità a VIA, non può essere considerato causa di forza maggiore, con ciò derivandone che, in caso di rinuncia alla posizione utile conseguita o di mancata realizzazione dell'intervento a seguito della partecipazione alla procedura competitiva nei termini previsti dall'articolo 9 del DM FERX Transitorio e dalle Regole Operative, si applicano le previsioni ivi indicate, incluso l'escussione/incameramento della cauzione.