No. Sulla base di quanto previsto dal DM 4 luglio 2019, la definizione di “nuovo impianto”, anche detta “nuova costruzione” è la medesima del DM 23 giugno 2016 in cui all'art.2.1.a si specifica che un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un “nuovo impianto” quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Nel caso in cui non sia soddisfatta tale condizione, l'intervento può configurarsi come integrale ricostruzione, rifacimento, potenziamento o riattivazione qualora soddisfi i requisiti previsti rispettivamente dall'art.2.1, lettere b), c), d), e) e dall'Allegato 2 al DM 23 giugno 2016.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti sulle categorie d'intervento si rimanda al paragrafo 3.1.1 del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019, in cui vi sono anche specifici esempi sugli impianti idroelettrici.