Sì, è possibile a condizione che:
a) sia stato acquisito un provvedimento autorizzativo/abilitativo di variante.
b) la modifica della potenza non determini il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro o all'Asta.
In tali casi la Tariffa Omnicomprensiva o l'Incentivo saranno determinati a partire dalla tariffa di riferimento relativa al valore di potenza più alto, tra il valore con cui l'impianto è stato iscritto in posizione utile e il valore con cui l'impianto viene ammesso all'incentivazione.
Si rappresenta che in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all'atto di presentazione della richiesta d'iscrizione al Registro o all'Asta, per gli impianti ove è prevista la costituzione della fideiussione, il GSE provvede ad escutere la fideiussione per la parte di potenza non realizzata, intendendosi, il Soggetto Responsabile, rinunciatario della quota parte di potenza non realizzata/installata.
A titolo prettamente esemplificativo si prospettano alcune possibili casistiche:
1) modifica potenza in diminuzione:
Impianto ammesso in posizione utile al Registro con potenza pari a 120 kW.
Dopo l'ammissione, il Soggetto Responsabile fa una modifica progettuale, acquisisce un provvedimento autorizzativo/abilitativo di variante, installando una potenza pari a 90 kW.
L'Incentivo o la Tariffa Omnicomprensiva saranno definiti a partire dalla tariffa di riferimento prevista per quel determinato impianto (in riferimento alla fonte e potenza iniziale) e saranno riconosciuti per l'energia prodotta netta ed immessa in rete.
Se impianto soggetto a fideiussione, il GSE la escuterà per la quota parte di potenza non realizzata.
2) modifica potenza in aumento:
Impianto ammesso in posizione utile al Registro con potenza pari a 80 kW.
Dopo l'ammissione, il Soggetto Responsabile fa una modifica progettuale, acquisisce un provvedimento autorizzativo/abilitativo di variante installando una potenza pari a 105 kW.
L'Incentivo o la Tariffa Omnicomprensiva saranno definite a partire dalla tariffa di riferimento prevista per quel determinato impianto (in riferimento alla fonte e potenza iniziale) e saranno corrisposti per la sola quota dell'energia prodotta netta e immessa in rete, pari al rapporto tra la potenza ammessa in graduatoria e la potenza installata con cui l'impianto viene ammesso all'incentivazione (80/105 = 0,76).
3) modifica potenza in diminuzione ma che determina la decadenza dall'iscrizione
Impianto fotovoltaico ammesso in posizione utile al Registro con potenza pari a 25 kW.
Dopo l'ammissione, il Soggetto Responsabile fa una modifica progettuale, acquisisce un provvedimento autorizzativo/abilitativo di variante installando una potenza di 18 kW.
La modifica della potenza determina la decadenza dall'iscrizione in quanto viene meno un requisito necessario all'iscrizione al Registro. Difatti gli impianti fotovoltaici possono accedervi solo se la potenza è maggiore a 20 kW.
4) modifica potenza in aumento che determina la decadenza dall'iscrizione
Impianto fotovoltaico ammesso in posizione utile al Registro con potenza pari a 900 kW.
Dopo l'ammissione, il Soggetto Responsabile fa una modifica progettuale, acquisisce un provvedimento autorizzativo/abilitativo di variante installando una potenza di 1.100 kW.
La modifica della potenza determina la decadenza dall'iscrizione in quanto viene meno un requisito necessario all'iscrizione al Registro. Difatti per potenze maggiori o uguali a 1.000 kW è necessaria l'iscrizione alle Aste.