E' possibile modificare il punto di connessione di un impianto fotovoltaico nell'ambito del Conto Energia?


Per gli impianti incentivati in Conto Energia, è possibile effettuare interventi che comportino la variazione del codice POD.

A titolo esemplificativo, gli interventi che possono comportare la variazione del punto di connessione di un impianto fotovoltaico sono:

• Variazione della tensione di collegamento alla Rete dell'impianto fotovoltaico;

• Variazione del regime di cessione in Rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto;

• Spostamento dell'ubicazione del punto di connessione;

• Collegamento dell'impianto di produzione a una fornitura di energia elettrica in prelievo;

• Sostituzione della fornitura provvisoria/di cantiere con fornitura definitiva.

Nei casi di variazione del codice POD determinata da interventi del Soggetto Responsabile, è necessario che il Soggetto Responsabile invii al GSE idonea documentazione da cui si possa desumere il nuovo codice e la data di decorrenza della modifica. La comunicazione deve essere effettuata anche nei casi di sostituzione del POD provvisorio/di cantiere con uno definitivo.

Nei casi di ricodifica del codice POD determinata dal Gestore di Rete, a seguito di fusione per incorporazione con altro Gestore di Rete ovvero nei casi di cessione totale o parziale di ramo d'azienda ad altro Gestore di Rete, non è necessario che il Soggetto Responsabile invii alcuna comunicazione al GSE in quanto le informazioni vengono fornite direttamente dal Gestore di Rete territorialmente competente che ha operato la ricodifica.

Come previsto dai Decreti che hanno regolato l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, il punto di connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti che, a seguito dell'intervento di variazione della configurazione, dovessero condividere lo stesso punto di connessione. È possibile derogare al principio di unicità del punto di connessione (POD) consentendone la condivisione tra due o più impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nella titolarità del medesimo Soggetto Responsabile, esclusivamente per cause di forza maggiore (non dipendenti dal Soggetto Responsabile) ovvero per modifiche impiantistiche finalizzate al miglioramento dei livelli di autoconsumo dell'energia elettrica prodotta.

A tal riguardo, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare una richiesta di valutazione preliminare, secondo le modalità riportate al paragrafo 3.2 del documento “Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in conto energia. Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016”. Nella richiesta di valutazione preliminare devono essere riportate le motivazioni e/o le necessità tecnico-amministrative che rendono necessario l'intervento. Conclusa l'istruttoria il GSE comunica l'esito della valutazione effettuata in ordine alla conformità dell'intervento alle normative e alle regole applicabili. Si rammenta, conclusivamente, che detti interventi sono ammissibili a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per il mantenimento degli incentivi. A titolo esemplificativo gli impianti non possono essere spostati dal sito di prima installazione e occorre aggiornare i dati sul sistema Gaudì di Terna.

Per ulteriori dettagli in merito consultare il documento “Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di impianti fotovoltaici incentivati in conto energia. Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016”.

CODICE ARTICOLO: KB0011655
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020-01-10
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 13:02:34
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