Il D.L.21/2022 (come modificato dal D.L.198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, e dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024) prevede che possano essere prorogati di trenta mesi i termini di inizio e fine lavori presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi per l'edilizia privata rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024.
Per gli impianti che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del D.L. 21/2022 i termini per l'entrata in esercizio e i successivi adempimenti previsti dal DM 4 luglio 2019, dal DM 23 giugno 2016 e dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, già prorogati dalle disposizioni del D.L. 221/2021, come indicati nell'Elenco aggiornato dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati e nella pagina dedicata del sito del GSE, sono ulteriormente differiti di 30 mesi.
A titolo esemplificativo, qualora per un impianto sia stata ottenuta, ai sensi del D.L. 21/2022, la proroga di 2 anni e 6 mesi del termine di fine lavori previsto dal titolo abilitativo/autorizzativo, la data ultima per l'entrata in esercizio, ai fini dell'ottenimento delle tariffe di riferimento del DM 23 giugno 2016, già prorogata dalle disposizioni del D.L. 221/2021 all'8 ottobre 2022, sarà differita all'8 aprile 2025.
Ad ulteriore esempio, per un impianto il cui termine di 15 mesi per l'entrata in esercizio, previsto dall'art.7, comma 3, lett. a), del DM 4 luglio 2019, decorra, come già prorogato dalle disposizioni del D.L. 221/2021, il 30 giungo 2023, il nuovo termine sarà procrastinato al 30 dicembre 2025.
Si precisa infine che, in generale, la proroga di 30 mesi ai sensi del D.L. 21/2022 non è applicabile nel caso in cui il titolo autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia conseguito successivamente al termine da prorogare (ad esempio nel caso di titolo conseguito dopo l'8 ottobre 2022 non è più possibile accedere alle tariffe di riferimento del DM 23 giugno 2016). Allo stesso modo, detta proroga non è applicabile nel caso in cui sia conseguita successivamente alla data di entrata in esercizio. Per ulteriori informazioni in merito alla definizione di “entrata in esercizio” si invita a consultare i paragrafi 3.1.2 e 4.1.1 del Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019.”
In merito alla documentazione da trasmettere al fine di dimostrare l'ottenimento della proroga ai sensi del D.L. 21/2022 si rimanda alla FAQ KB0015622.