In quali casi non è necessario modificare la “RTR” o aggiungere documenti di tipo “altro”, nell'ambito delle richieste successive al primo consuntivo? - CAR


Non è necessario modificare la “RTR” per:

aggiornare i valori energetici e il calcolo del PES relativi all'anno di rendicontazione oggetto della richiesta;

aggiornare i rendimenti di riferimento e i fattori correttivi utilizzati ai fini del calcolo del PES;

inserire i valori medi mensili del PCI del combustibile utilizzato;

utilizzare il format di Relazione Tecnica di Riconoscimento e, nel caso di microcogeneratori utilizzare il format “RTR per i microgeneratori”.

Quali documenti non è necessario inserire come tipologia “altro”:

documenti con dettaglio dei valori energetici mensili e calcolo del PES. I valori energetici devono essere inseriti esclusivamente sul portale informatico dedicato (“Ricoge”);

documenti relativi alla determinazione dell'energia di alimentazione in ingresso all'unità (es. tabella con i valori medi mensili del PCI del combustibile, fatture del distributore, analisi di laboratorio del combustibile, ecc.);

la procura speciale. Qualora tale documento sia variato, è necessario caricarlo unitamente al documento d'identità che viene richiesto dal portale informatico ogni anno;

diagramma di carico del calore se non espressamente richiesto dal portale informatico di riferimento. Tale documento, infatti, è richiesto solamente nel caso in cui il valore del rendimento globale dell'unità risulti inferiore al valore di soglia;

un'ulteriore “RTR” oltre a quella già presente nella sezione “Unità”. Qualora si abbia la necessità di modificare la “RTR”, tale documento dovrà essere inserito esclusivamente nella sezione “Unità”.

Per ulteriori approfondimenti consulta il documento “Presentazione delle richieste successive al primo consuntivo”.

CODICE ARTICOLO: KB0015106
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2022-03-04
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-12-10 12:04:06
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