Quali tempistiche devono rispettare gli impianti che accedono al PNRR CACER in merito alla comunicazione di fine lavori e alla data di entrata in esercizio?


In attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, c.d. DL PNRR e di quanto disciplinato nelle Regole Facility CACER, non è più necessario completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026.

Tale termine rileva ora solo per la stipula degli accordi di concessione tra il GSE e il soggetto beneficiario.

Nei suddetti accordi di concessione - che saranno pubblicati sul sito del GSE e di cui verrà data evidenza al soggetto beneficiario tramite gli indirizzi di corrispondenza comunicati nella domanda di accesso al contributo - verrà comunicata al soggetto beneficiario l'ammissione al contributo in conto capitale.


Con l'ammissione al contributo in conto capitale, il soggetto beneficiario assume l'impegno a rispettare una serie di obblighi derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR, confermando quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di accesso al beneficio.

Non sarà, pertanto, più richiesta la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Ai fini dell'avanzamento fisico dell'investimento, il GSE si riserva di verificare la data di fine lavori dell'impianto di produzione tramite il sistema GAUDÌ gestito da Terna e di richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni al soggetto beneficiario.

Inoltre, fermo restando che continuano a trovare applicazione gli altri requisiti di cui al paragrafo 1.1.1. Parte III delle Regole operative, gli impianti che accedono al contributo in conto capitale non dovranno più entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori ma entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

CODICE ARTICOLO: KB0017799
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2026-04-03
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-04-20 17:00:23
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