Ci sono modifiche sulle tempistiche fissate nella pregressa disciplina del DM 414/2023 rispetto a quella introdotta con l'art. 27 del DL 19/2026?


Fermo restando che continuano a trovare applicazione gli altri requisiti di cui al paragrafo 1.1.1. Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025, gli impianti che accedono al contributo in conto capitale devono entrare in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2027.

Sono pertanto abrogate le condizioni contenute al paragrafo 1.1.1. Parte III delle Regole operative del 16 luglio 2025:

- punto viii (“L'impianto di produzione / UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve essere completato entro il 30 giugno 2026);

- punto ix (“L'impianto di produzione / UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027”).

CODICE ARTICOLO: KB0017799
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2026-04-03
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-04-03 14:00:21
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