L'articolo 5 del DM 263/2022 prescrive la non cumulabilità dei fondi PNRR per lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente con altre agevolazioni pubbliche, fatte salve quelle in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, nella misura del 50% dei titoli di efficienza energetica spettanti al soggetto beneficiario. Come si applica, nei casi di accesso agli incentivi disciplinati dal DM 5 settembre 2011, la disposizione relativa al divieto di cumulo?
Risposta: Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 5 del DM 263/2022 in materia di cumulabilità delle incentivazioni, preliminarmente si evidenzia che la riduzione al 50% dei CB-CAR spettanti per impianti cogenerativi non trova applicazione nei casi in cui non siano effettuati interventi sulla centrale di produzione di energia termica/frigorifera finanziati a valere sulla misura PNRR.
Ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 5 del DM 263/2022, invece, nei casi di interventi su centrali di produzione di energia in assetto cogenerativo e soltanto se qualora detti interventi rientrino tra quelli previsti dal DM 5 settembre 2011 e dunque si configurino come “nuova unità” o “rifacimento”, i certificati bianchi CAR sono riconosciuti nel limite del 50% di quelli spettanti.