Come indicato nell'articolo 2.1 della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL, gli impianti di produzione a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 sono:
a)gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (per quest'ultimo ad eccezione degli impianti che beneficiano dell'incentivo di tipo feed in tariff);
b) gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera a). Nel caso di interventi di potenziamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, la data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento rileva solo per la frazione di impianto oggetto di potenziamento e per la correlata produzione di energia elettrica.
La società Terna SpA, sulla base delle informazioni contenute nel sistema GAUDÌ e delle informazioni richieste agli altri gestori di rete e/o agli utenti del dispacciamento ove necessario, ha trasmesso al GSE, come disposto dall'articolo 2.4. della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL, l'elenco degli impianti rientranti nel perimetro di applicazione della norma in esame, indicando le informazioni minime necessarie affinché il GSE possa espletare le attività previste dalla norma (quali il POD, la data di entrata in esercizio, la potenza validata alla data del 27 gennaio 2022 e gli estremi del produttore).