Nuova capacità di generazione: chi sono i soggetti realizzatori e quali sono i parametri relativi alla potenza?


La nuova capacità di generazione è realizzata dai clienti finali energivori/aggregati o da soggetti terzi con cui i clienti finali energivori/aggregati hanno facoltà di sottoscrivere, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile che devono essere registrati sulla piattaforma prevista dall'art. 28 D.Lgs. 199/2021 (BACHECA PPA), secondo le modalità previste dal GME.

La nuova capacità di generazione è realizzata mediante impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, nuovi o oggetto di potenziamento/rifacimento, di potenza minima pari a 200 kW, e deve entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione ed entro il termine di 40 mesi successivi alla predetta data. Non sono previsti vincoli sulle date di avvio del permitting e di inizio/fine lavori.

La capacità di generazione da realizzare deve essere pari almeno al doppio di quella necessaria alla restituzione, in 20 anni, dell'energia anticipata dal GSE ed è almeno pari al doppio del rapporto tra l'energia anticipata dal GSE nei 36 mesi e le ore equivalenti di funzionamento riferite alle singole fonti utilizzate e, per il fotovoltaico, anche alla zona di riferimento, tenendo conto che la restituzione dell'energia è effettuata in 20 anni. Si rimanda alla PARTE V par. 10 delle Regole Operative.

Si riporta un esempio di calcolo della capacità minima di generazione da realizzare:

Energia assegnata = 3.000 MWh nei 36 mesi complessivi di anticipazione;

si vuole realizzare un impianto fotovoltaico al Nord (ore equivalenti = 1.000 – cfr. tabella PARTE V par. 10 delle Regole Operative).

La potenza minima dell'impianto è pari a 300 kW.

CODICE ARTICOLO: KB0017213
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-12-18
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2025-01-09 11:01:06
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