La modifica della compagine societaria, in caso di operatori esenti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non comporta l'obbligo di comunicazione dell'aggiornamento della documentazione antimafia qualora restino invariate le caratteristiche “strutturali" e “funzionali" che ne giustificano l'esenzione.