Qualora l'intervento comporti il distacco di una singola utenza dall'impianto di climatizzazione centralizzato e l'installazione di un nuovo generatore di calore, l'intervento non potrebbe essere ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione.
Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito (lo smaltimento deve essere documentato così come indicato nelle Regole Applicative) e sostituito con uno o più generatori di calore a condensazione, pompa di calore o alimentati da biomassa (1.C., 2.A.,2.B e 2.E) a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall'impianto centralizzato, l'intervento sarebbe incentivato.
L'incentivo è calcolato in funzione della potenza del/dei nuovo/i generatore/i.
In questa circostanza, qualora l'intervento sia incluso in un'unica progettualità e sia di pertinenza di un solo soggetto, deve essere presentata un'unica istanza, al fine di non aggirare i limiti sugli incentivi spettanti degli allegati I e II del DM 16 febbraio 2016.
Per ulteriori informazioni sugli interventi consulta le pagine dedicate:
CALDAIE A CONDENSAZIONE (1.C) PER LA PA
POMPE DI CALORE (2.A) PER PA, IMPRESE E PRIVATI
CALDAIE E STUFE A BIOMASSE (2.B) PER PA, IMPRESE E PRIVATI