In caso di cambio di titolarità su un contratto GSE che prevede una cessione del credito, le parti sono tenute a informare il GSE scegliendo una delle seguenti opzioni:
A. Sostituzione del cedente: le parti decidono che il nuovo soggetto responsabile (subentrante) subentra nel rapporto di cessione del credito in essere, sostituendo il precedente soggetto cedente. In questo caso, è necessario firmare e inviare l' allegato 1 - Dichiarazione di sostituzione completo di firme autenticate da un notaio.
B.Cessazione della cessione: le parti decidono di interrompere la cessione del credito, in modo che il nuovo titolare del contratto coincida con il titolare dei crediti.
In tal caso, è necessario firmare e inviare l'allegato 2 - Dichiarazione di cessazione, completo di firme autenticate dal notaio.
C.Conferma della cessione: il cessionario decide di mantenere attiva la cessione del credito, confermandone l'efficacia. Per questa fattispecie, il cessionario deve dichiarare le nuove coordinate bancarie, intestate esclusivamente a suo nome, compilando e inviando l'allegato 3 - Dichiarazione di conferma efficacia.
In tutti i casi, in presenza di avvenute modifiche societarie che coinvolgono il soggetto cessionario, è importante riportare nelle premesse degli allegati la cronistoria delle modifiche avvenute.
Per un cambio di titolarità dovuto a mortis causa o a una fusione tra aziende, dovrai integrare le premesse delle dichiarazioni con i riferimenti alla cessazione del cedente, spiegando l'assenza della sua firma.
Le varie dichiarazioni potranno essere notificate
-a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo GSE - V. le Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, Italia;
oppure
- a mezzo PEC a info@pec.gse.it e in copia conoscenza a gsespa@pec.gse.it inserendo come oggetto la tipologia di opzione (es. “Conferma della cessione”) e il servizio di riferimento (es. “Conto Energia”)
ECCEZIONI
Costituiscono un'eccezione a queste regole le due seguenti situazioni:
1.Trasferimento di titolarità tra persona fisica e ditta individuale (o viceversa) con lo stesso Codice Fiscale: il GSE provvederà automaticamente a sostituire il soggetto cedente nel rapporto
2.Trasferimento di titolarità a seguito di fusione di due o più Comuni contigui (come da Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): il GSE aggiornerà automaticamente il soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante, senza necessità da parte degli interessati di notificare al GSE le tre opzioni sopra indicate.