Quali obblighi sussistono in caso di cambio di titolarità di un contratto GSE con una cessione del credito in corso?


In caso di cambio di titolarità su un contratto GSE che prevede una cessione del credito, le parti sono tenute a informare il GSE scegliendo una delle seguenti opzioni:

A. Sostituzione del cedente: le parti decidono che il nuovo soggetto responsabile (subentrante) subentra nel rapporto di cessione del credito in essere, sostituendo il precedente soggetto cedente. In questo caso, è necessario firmare e inviare l' allegato 1 - Dichiarazione di sostituzione completo di firme autenticate da un notaio.

B.Cessazione della cessione: le parti decidono di interrompere la cessione del credito, in modo che il nuovo titolare del contratto coincida con il titolare dei crediti.

In tal caso, è necessario firmare e inviare l'allegato 2 - Dichiarazione di cessazione, completo di firme autenticate dal notaio.

C.Conferma della cessione: il cessionario decide di mantenere attiva la cessione del credito, confermandone l'efficacia. Per questa fattispecie, il cessionario deve dichiarare le nuove coordinate bancarie, intestate esclusivamente a suo nome, compilando e inviando l'allegato 3 - Dichiarazione di conferma efficacia.

In tutti i casi, in presenza di avvenute modifiche societarie che coinvolgono il soggetto cessionario, è importante riportare nelle premesse degli allegati la cronistoria delle modifiche avvenute.

Per un cambio di titolarità dovuto a mortis causa o a una fusione tra aziende, dovrai integrare le premesse delle dichiarazioni con i riferimenti alla cessazione del cedente, spiegando l'assenza della sua firma.

Le varie dichiarazioni potranno essere notificate

-a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo GSE - V. le Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, Italia;‎

oppure

- a mezzo PEC a info@pec.gse.it e in copia conoscenza a gsespa@pec.gse.it inserendo come oggetto la tipologia di opzione (es. “Conferma della cessione”) e il servizio di riferimento (es. “Conto Energia”)

ECCEZIONI

Costituiscono un'eccezione a queste regole le due seguenti situazioni:

1.Trasferimento di titolarità tra persona fisica e ditta individuale (o viceversa) con lo stesso Codice Fiscale: il GSE provvederà automaticamente a sostituire il soggetto cedente nel rapporto

2.Trasferimento di titolarità a seguito di fusione di due o più Comuni contigui (come da Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): il GSE aggiornerà automaticamente il soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante, senza necessità da parte degli interessati di notificare al GSE le tre opzioni sopra indicate.

CODICE ARTICOLO: KB0017125
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2024-10-15
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2024-10-30 12:01:03
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