Ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11 (art 3.4.) la società di vendita sarà tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra:
a)2 (due) volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine determinato dal GME,
b)la quantità di garanzie di origine corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative garanzie di origine.