Il processo di cambio di titolarità prevede l'interruzione di tutti i pagamenti a partire dalla data in cui, a seguito della richiesta di trasferimento di titolarità, lo stato della convenzione passa da “attivo” a “in cambio titolarità”, fino al perfezionamento del passaggio dal cedente al subentrante e quindi al ritorno dello stato della convenzione “attiva”.
Nel caso di cambio di titolarità dovuto a fusione, come riportato nella lettera di richiesta, il subentrante prosegue in tutto i rapporti anteriori al trasferimento di titolarità. Pertanto eventuali posizioni a credito o a debito esistenti sono trasferite al subentrante cosi come qualsiasi benestare emesso successivamente alla riattivazione del contratto. Nel caso di fusione la data di richiesta e di decorrenza coincidono.