A seguito dell'avvenuto cambio di titolarità di un contratto di Conto Energia, come sono distinti i pagamenti dovuti ancora al soggetto responsabile cedente da quelli che spettano al soggetto responsabile subentrante?


Come indicato nel “Modulo di richiesta trasferimento della titolarità” sottoscritto dalle parti e riportato anche nella lettera di accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità del contratto “Ai sensi dell'art. 1409 c.c., il contraente subentrante assume i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell'ambito del contratto ceduto, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento di titolarità. Il GSE potrà quindi opporre al contraente subentrante tutte le eccezioni derivanti dal contratto (compresa quella di compensazione per somme indebitamente pagate al contraente cedente), fermi restando gli effetti delle sottostanti riserve per la soddisfazione degli eventuali creditori pignoranti e dell'eventuale cessionario del credito”.
Pertanto i pagamenti con data valuta anteriore all'accettazione del cambio di titolarità sono di competenza del soggetto responsabile cedente mentre i pagamenti con data valuta posteriore alla data di accettazione del cambio di titolarità spettano al soggetto responsabile subentrante, compresi gli importi che risultavano sospesi o non pagati prima dell'accettazione del cambio di titolarità.

CODICE ARTICOLO: KB0013558
DATA DI PUBBLICAZIONE: 2020-06-01
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2026-04-21 10:00:22
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