Si precisa che deve essere mantenuto lo stato catastale dell'immobile per tutta la durata dell'intervento più i successivi 5 anni.
Si specifica che i tetti delle residenze domestiche non possono essere adibiti all'installazione dell'impianto FTV in quanto, secondo quanto riportato al paragrafo 4 del Regolamento Operativo pubblicato sul sito del GSE, “L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all'ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.
L'annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale non è richiesta nel caso in cui al fabbricato rurale sia stata attribuita la categoria catastale D/10.
È inoltre consentita l'installazione dell'impianto fotovoltaico esclusivamente su serre esistenti, alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulta necessario l'accatastamento. La strumentalità effettiva del fabbricato e/o della serra all'attività del Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali ovvero da una relazione tecnica descrittiva.
Quindi le abitazioni ad uso residenziale non si possono considerare fabbricati strumentali all'attività agricola indicata dal codice ATECO prevalente, analogamente alle unità collabenti.