Ogni singola Proposta deve essere riferita al progetto di un solo impianto fotovoltaico (e degli eventuali interventi complementari), da realizzarsi esclusivamente presso uno dei siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda, così come desumibili dalle visure camerali, e dimensionato al fine di soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
Nei limiti delle spese massime ammissibili previste dal Decreto e dettagliatamente riportate al paragrafo 4.3 del Regolamento Operativo, è comunque possibile inviare, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, più Proposte, che dovranno essere riferite a differenti impianti fotovoltaici (ed eventuali interventi complementari) da realizzare sui diversi siti produttivi, ovvero unità locali dell'azienda e dimensionati complessivamente per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno energetico della medesima azienda sul territorio nazionale.
Si rammenta che non sono ammissibili progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale complessiva superiore a 500 kWp, anche se suddivisi in specifiche sezioni i cui valori di potenza rispettino i limiti previsti dal Decreto e per le quali si intenda richiedere al GSE il contributo come singola/e Proposta/e.